Avevamo già alzato la piccola voce di questo blog sul caso Maurizio Sguanci (nella foto). E' passato un mese, che le elite fiorentine hanno lasciato passare senza alzare un sopracciglio. E' toccato ancora una volta ai resistenti di Libera Firenze di riepilogare i fatti e le criticità. Non è solo un problema di scarsa sensibilità personale da parte del presidente eletto dai cittadini del Quartiere 1 di Firenze. Non è solo un problema politico di Italia Viva, a cui Sguanci è passato dopo esser stato eletto come presidente PD, o della maggioranza che governa Firenze. Ci sono delle criticità giuridiche. Nell'apparente rispetto della lettera della legge, si sta mettendo in scena un travestimento, una parodia della legalità. Pubblichiamo integralmente la lettera aperta di Libera Firenze, consegnata ieri (2 dicembre 2020) agli uffici delle autorità coinvolte e oggi (3 dicembre 2020) alla stampa fiorentina.
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Firenze, 2 dicembre 2020
Al
Presidente del Consiglio regionale della Toscana
Antonio Mazzeo
Al
Portavoce dell’opposizione nel Consiglio regionale della Toscana
Marco Landi
Al
Presidente della Prima commissione Affari istituzionali
del
Consiglio regionale della Toscana
Giacomo
Bugliani
A tutti i Consiglieri regionali della Toscana
Al
presidente del Consiglio comunale di Firenze
Luca
Milani
Al
presidente della Commissione Affari istituzionali
del Consiglio
comunale di Firenze
Mario
Razzanelli
A tutti i Consiglieri comunali di Firenze
Al
presidente della Commissione 8 Decentramento
del Consiglio
comunale di Firenze
Alessandra Innocenti
Al
presidente del Quartiere 1 Centro storico del Comune di
Firenze
Maurizio Sguanci
A tutti i Consiglieri del Quartiere 1
e, p.c.,
Al
Presidente della Giunta regionale della Toscana
Eugenio Giani
Al Sindaco
di Firenze
Dario Nardella
Al Prefetto di Firenze
Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze
Oggetto:
Lettera
aperta di segnalazione
del caso Sguanci
Gentili eletti ed autorità,
ad oltre un mese dalle precedenti segnalazioni fatte sulla stampa e sulle reti sociali da Libera Firenze e da altre voci della politica fiorentina, vogliamo richiamare ancora la vostra attenzione sul caso Sguanci.
Maurizio Sguanci è oggi contemporaneamente consigliere regionale, essendo subentrato a Stefania Saccardi (che è diventata assessore), e presidente del Quartiere 1 Centro Storico del Comune di Firenze.
Questo doppio incarico è certamente un caso personale, di opportunità politica, di galateo istituzionale, di rispetto delle condizioni di emergenza in cui viviamo e che colpiscono il centro di Firenze in modo particolarmente duro.
Sarebbe ancora possibile, oltre che a nostro parere doveroso, chiuderlo attraverso un gesto personale dello stesso Maurizio Sguanci, il quale dovrebbe, secondo noi e molti altri, decidere di dedicarsi a tempo pieno a una sola delle due cariche di cui è stato investito.
E’ evidente, peraltro, che mentre Sguanci si immerge sempre di più nel suo lavoro di consigliere regionale (ora è vicepresidente e segretario della Quinta commissione del parlamento toscano, organismo che si dedica a beni e attività culturali, istruzione, diritto allo studio, edilizia scolastica, ricerca e università, orientamento professionale, relazioni tra scuola e lavoro, informazione e comunicazione), la vita istituzionale del Quartiere 1 sia paralizzata.
In attesa di questo gesto personale, in cui molti, compresi molti di voi destinatari di questa lettera aperta, confidiamo, non troviamo inutile segnalare che esiste anche un caso giuridico, non solo un problema politico.
Sottovalutare la criticità giuridica della situazione sarebbe, a nostro modesto parere, oltremodo avventato.
Non ci pare sostenibile, anche in caso di una eventuale lite giudiziaria, che la carica di presidente di uno dei cinque quartieri di Firenze, non comporti una violazione dello spirito, se non della lettera, delle norme vigenti sulle incompatibilità.
1) Come il Parlamento toscano intende garantire l’imparzialità dei suoi membri
Innanzitutto ci parebbe necessario che il Consiglio regionale della Toscana informasse con chiarezza l’opinione pubblica su come ha ritenuto di poter convalidare l’elezione a consigliere regionale di Maurizio Sguanci, mentre era presidente eletto del Quartiere 1 di Firenze e come questa convalida sia stata motivata.
Noi chiediamo al Consiglio regionale della Toscana una ampia informativa su come nella nostra regione sono tutelati, con quali norme di attuazione, con quale prassi, ispirandosi a quale giurisprudenza, i principi generali sanciti dall’art. 3 della legge 165 del 2004, in applicazione dell’art. 122 della Costituzione, in particolar modo dove si ricorda (lettera a) che le norme regionali devono prevenire la “cause di incompatibilita', in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali, e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibili, anche in relazione a peculiari condizioni del territorio, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'ente regionale, ovvero il libero espletamento della carica elettiva”.
A noi che scriviamo, sembrano minacciati, piuttosto che tutelati, il buon andamento e l’imparzialità, oltre che il libero espletamento della carica di consigliere regionale da parte del presidente, eletto direttamente dal popolo, di una circoscrizione infracomunale che, nonostante la crisi e lo spopolamento, continua ad avere oltre 65.000 abitanti (66.033 al 31/12/2019).
2) Incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e quella di amministratore di un comune
In secondo luogo, non ci sembra si possa sorvolare facilmente su una norma generale della Repubblica, l'art. 65 del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali (D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, noto come TUEL), che sancisce l’incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e quella di amministratore di un comune.
La lettera della legge 267/2000 dice “sindaco o assessore”, ma non si vede come sia possibile sostenere, anche in sede di eventuale lite giudiziaria, che il presidente di quartiere non sia anch’egli uno degli amministratori del Comune di Firenze, paragonabile a uno degli assessori.
Sarebbe anche sostenibile, da diversi punti di vista, che il presidente del Quartiere 1 del Comune di Firenze, sia caricato di funzioni che sono in tutto e per tutto analoghe a quelle di un sindaco.
A sostegno di questa seconda linea riflessione, a favore di una incompatibilità giuridica e non solo politica, si ricordano alcune norme dello Statuto del Comune di Firenze.
L’art. 38 comma 3 ci pare chiarissimo: “Il Comune di Firenze valorizza il Consiglio di quartiere come organismo di gestione di servizi di base, di esercizio delle funzioni delegate, di consultazione, di partecipazione e al tal fine gli attribuisce autonomia funzionale e organizzativa nelle forme e nei modi previsti dal regolamento dei Consigli di quartiere.”. Ma tutto il titolo IV dello Statuto prosegue sullo stesso tenore, inducendo a considerare il quartiere come una articolazione amministrativa con organi elettivi che hanno dignità e compiti paragonabili a quelli di un comune.
Sullo status del presidente di quartiere, più simile a quello di un sindaco o di un assessore che a quello di un semplice consigliere comunale o di quartiere, si veda anche l’art. 44 dello Statuto stesso.
L’analogia è ulteriormente rafforzata dalle previsioni dell’art. 41 dello Statuto, che estendono agli eletti al quartiere le norme su incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità, sospensione, rendicontazione, pubblicità patrimoniale degli eletti al comune. Se i consiglieri di quartiere sono equiparati a consiglieri comunali, diventa ancora più impervio sostenere che il presidente del quartiere non possa essere assimilato a un sindaco.
Ancora a rafforzamento dell’analogia tra il ruolo del presidente di un quartiere di Firenze e quello di un amministratore comunale, si vedano anche le disposizioni del Regolamento dei consigli di quartiere della città (aggiornato in ultimo dalla deliberazione consiliare n. 15 dell’11.3.2019), che recitano:
“Art. 2
(Principi) - Le circoscrizioni di decentramento, in cui è diviso il
territorio comunale di Firenze, sono denominate quartieri.
Nell’ambito dell’unità del Comune, il Consiglio di Quartiere
costituisce un’articolazione dell’Amministrazione e concorre alla
formazione dei programmi e degli obiettivi dell’Ente nonché alla
loro realizzazione.
Il Comune di Firenze valorizza il Consiglio
di quartiere quale organismo di consultazione, di partecipazione, di
esercizio delle funzioni delegate, di gestione dei servizi di base,
prevedendo le necessarie risorse di personale, strumentali e
finanziarie atte ad assicurarne l’autonomia organizzativa e
funzionale.
Nel rispetto dei criteri direttivi e degli indirizzi
programmatici, approvati dal Consiglio Comunale, il Consiglio di
Quartiere è organismo di governo del territorio.
Art. 26
(Partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta)
1.
La o il Presidente del Consiglio di Quartiere, o una sua o un suo
delegato, partecipa con diritto di parola alle sedute:
a. del
Consiglio Comunale o della Giunta nei casi previsti dai rispettivi
regolamenti;
b. del Consiglio comunale e della Giunta nelle
quali sono trattati argomenti riguardanti il territorio e la
popolazione del Quartiere su autorizzazione della o del Presidente
del Consiglio Comunale o della Sindaca o Sindaco.
3. Ai
Presidenti dei Consigli di quartiere è trasmesso l’ordine del
giorno del consiglio Comunale e della Giunta.”.
Non è inutile ricordare che questa analogia tra l’essere presidente di un quartiere di Firenze e l’esercizio della funzione di amministratore comunale, è ulteriormente rafforzata dalla previsione dell’elezione diretta del presidente stesso, innovazione voluta dal Comune di Firenze in occasione delle elezioni amministrative del 2019. Si veda in proposito il Regolamento per le elezioni dei consigli di quartiere e dei loro presidenti: Delibera del Consiglio Comunale n. 1478 del 16.11.1998, ultimamente novellata con Delibera n. 5 del 14.01.2019.
3) Il consigliere supplente è incompatibile come gli altri
In terzo luogo, a chi si ostinasse a ignorare le due suddette criticità giuridiche del doppio incarico, invocando magari la natura temporanea della carica regionale di Maurizio Sguanci, consigliere “supplente”, vorremmo ricordare che esiste già un orientamento giurisprudenziale che interpreta le norme di incompatibilità in senso estensivo rispetto alla mera “littera legis” (si veda per esempio C.Cass. 5449/2005).
Non solo si possono e si devono tutelare, oltre la lettera, lo spirito e i principi di incompatibilità riepilogati dall’art. art. 3 della legge 165 del 2004, ma essi sono senz’altro applicabili anche nei confronti di un consigliere regionale “supplente”.
Conclusioni
In conclusione, ci attendiamo dalle vostre assemblee elettive e dalle vostre autorità, una risposta chiara sulla posizione che intendete tenere rispetto al doppio incarico di Maurizio Sguanci, aprendo una riflessione pubblica che affronti i problemi giuridici, non solo quelli politici.
A noi che scriviamo, il doppio incarico appare una grave forzatura, che sfigura la Costituzione, gli Statuti, le norme in vigore. Non risolverlo ci parrebbe un travestimento della legalità, più che rispetto della legge.
In attesa delle vostre risposte, resta ovviamente intatto il diritto dei cittadini elettori residenti nel Quartiere 1 Centro Storico del Comune di Firenze, di far valere le proprie ragioni in ogni altra sede.
Cordiali saluti.
p. Libera Firenze
Fabrizio Valleri, referente e già candidato a sindaco
Mauro Vaiani Ph.D., della segreteria
liberafirenzelistacivica@gmail.com
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