Avevamo già alzato la piccola voce di questo blog sul caso Maurizio Sguanci (nella foto). E' passato un mese, che le elite fiorentine hanno lasciato passare senza alzare un sopracciglio. E' toccato ancora una volta ai resistenti di Libera Firenze di riepilogare i fatti e le criticità. Non è solo un problema di scarsa sensibilità personale da parte del presidente eletto dai cittadini del Quartiere 1 di Firenze. Non è solo un problema politico di Italia Viva, a cui Sguanci è passato dopo esser stato eletto come presidente PD, o della maggioranza che governa Firenze. Ci sono delle criticità giuridiche. Nell'apparente rispetto della lettera della legge, si sta mettendo in scena un travestimento, una parodia della legalità. Pubblichiamo integralmente la lettera aperta di Libera Firenze, consegnata ieri (2 dicembre 2020) agli uffici delle autorità coinvolte e oggi (3 dicembre 2020) alla stampa fiorentina.
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Firenze, 2
dicembre 2020
Al
Presidente del Consiglio regionale della Toscana
Antonio Mazzeo
Al
Portavoce dell’opposizione nel Consiglio regionale della Toscana
Marco Landi
Al
Presidente della Prima commissione Affari istituzionali
del
Consiglio regionale della Toscana
Giacomo
Bugliani
A tutti i
Consiglieri regionali della Toscana
Al
presidente del Consiglio comunale di Firenze
Luca
Milani
Al
presidente della Commissione Affari istituzionali
del Consiglio
comunale di Firenze
Mario
Razzanelli
A tutti i
Consiglieri comunali di Firenze
Al
presidente della Commissione 8 Decentramento
del Consiglio
comunale di Firenze
Alessandra Innocenti
Al
presidente del Quartiere 1 Centro storico del Comune di
Firenze
Maurizio Sguanci
A tutti i
Consiglieri del Quartiere 1
e, p.c.,
Al
Presidente della Giunta regionale della Toscana
Eugenio Giani
Al Sindaco
di Firenze
Dario Nardella
Al Prefetto
di Firenze
Al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze
Oggetto:
Lettera
aperta di segnalazione
del caso Sguanci
Gentili
eletti ed autorità,
ad oltre un
mese dalle precedenti segnalazioni fatte sulla stampa e sulle reti
sociali da Libera Firenze e da altre voci della politica fiorentina,
vogliamo richiamare ancora la vostra attenzione sul caso Sguanci.
Maurizio
Sguanci è oggi contemporaneamente consigliere regionale,
essendo subentrato a Stefania Saccardi (che è diventata assessore),
e presidente del Quartiere 1 Centro Storico del Comune di
Firenze.
Questo
doppio incarico è certamente un caso personale, di opportunità
politica, di galateo istituzionale, di rispetto delle condizioni di
emergenza in cui viviamo e che colpiscono il centro di Firenze in
modo particolarmente duro.
Sarebbe
ancora possibile, oltre che a nostro parere doveroso, chiuderlo
attraverso un gesto personale dello stesso Maurizio Sguanci, il quale
dovrebbe, secondo noi e molti altri, decidere di dedicarsi a tempo
pieno a una sola delle due cariche di cui è stato investito.
E’
evidente, peraltro, che mentre Sguanci si immerge sempre di più nel
suo lavoro di consigliere regionale (ora è vicepresidente e
segretario della Quinta commissione del parlamento toscano, organismo
che si dedica a beni e attività culturali, istruzione, diritto allo
studio, edilizia scolastica, ricerca e università, orientamento
professionale, relazioni tra scuola e lavoro, informazione e
comunicazione), la vita istituzionale del Quartiere 1 sia
paralizzata.
In attesa di
questo gesto personale, in cui molti, compresi molti di voi
destinatari di questa lettera aperta, confidiamo, non troviamo
inutile segnalare che esiste anche un caso giuridico, non
solo un problema politico.
Sottovalutare
la criticità giuridica della situazione sarebbe, a nostro modesto
parere, oltremodo avventato.
Non ci pare
sostenibile, anche in caso di una eventuale lite giudiziaria, che la
carica di presidente di uno dei cinque quartieri di Firenze, non
comporti una violazione dello spirito, se non della lettera, delle
norme vigenti sulle incompatibilità.
1) Come il Parlamento toscano intende garantire
l’imparzialità dei suoi membri
Innanzitutto
ci parebbe necessario che il Consiglio regionale della Toscana
informasse con chiarezza l’opinione pubblica su come ha ritenuto di
poter convalidare l’elezione a consigliere regionale di Maurizio
Sguanci, mentre era presidente eletto del Quartiere 1 di Firenze e
come questa convalida sia stata motivata.
Noi
chiediamo al Consiglio regionale della Toscana una ampia informativa
su come nella nostra regione sono tutelati, con quali norme di
attuazione, con quale prassi, ispirandosi a quale giurisprudenza, i
principi generali sanciti dall’art. 3 della legge 165 del 2004, in
applicazione dell’art. 122 della Costituzione, in particolar modo
dove si ricorda (lettera a) che le norme regionali devono prevenire
la “cause di incompatibilita', in caso di conflitto tra le
funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta
regionale o dai consiglieri regionali, e altre situazioni o cariche,
comprese quelle elettive, suscettibili, anche in relazione a
peculiari condizioni del territorio, di compromettere il buon
andamento e l'imparzialità dell'ente regionale, ovvero il libero
espletamento della carica elettiva”.
A noi che
scriviamo, sembrano minacciati, piuttosto che tutelati, il buon
andamento e l’imparzialità, oltre che il libero espletamento della
carica di consigliere regionale da parte del presidente, eletto
direttamente dal popolo, di una circoscrizione infracomunale che,
nonostante la crisi e lo spopolamento, continua ad avere oltre 65.000
abitanti (66.033 al 31/12/2019).
2) Incompatibilità tra la carica di consigliere
regionale e quella di amministratore di un comune
In secondo
luogo, non ci sembra si possa sorvolare facilmente su una norma
generale della Repubblica, l'art. 65 del Testo unico dell'ordinamento
degli enti locali (D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, noto come TUEL),
che sancisce l’incompatibilità tra la carica di consigliere
regionale e quella di amministratore di un comune.
La lettera
della legge 267/2000 dice “sindaco o assessore”, ma non si vede
come sia possibile sostenere, anche in sede di eventuale lite
giudiziaria, che il presidente di quartiere non sia anch’egli uno
degli amministratori del Comune di Firenze, paragonabile a uno degli
assessori.
Sarebbe
anche sostenibile, da diversi punti di vista, che il presidente del
Quartiere 1 del Comune di Firenze, sia caricato di funzioni che sono
in tutto e per tutto analoghe a quelle di un sindaco.
A sostegno
di questa seconda linea riflessione, a favore di una incompatibilità
giuridica e non solo politica, si ricordano alcune norme dello
Statuto del Comune di Firenze.
L’art. 38
comma 3 ci pare chiarissimo: “Il Comune di Firenze valorizza il
Consiglio di quartiere come organismo di gestione di servizi di base,
di esercizio delle funzioni delegate, di consultazione, di
partecipazione e al tal fine gli attribuisce autonomia funzionale e
organizzativa nelle forme e nei modi previsti dal regolamento dei
Consigli di quartiere.”. Ma tutto il titolo IV dello Statuto
prosegue sullo stesso tenore, inducendo a considerare il quartiere
come una articolazione amministrativa con organi elettivi che hanno
dignità e compiti paragonabili a quelli di un comune.
Sullo status
del presidente di quartiere, più simile a quello di un sindaco o di
un assessore che a quello di un semplice consigliere comunale o di
quartiere, si veda anche l’art. 44 dello Statuto stesso.
L’analogia
è ulteriormente rafforzata dalle previsioni dell’art. 41 dello
Statuto, che estendono agli eletti al quartiere le norme su
incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità, sospensione,
rendicontazione, pubblicità patrimoniale degli eletti al comune. Se
i consiglieri di quartiere sono equiparati a consiglieri comunali,
diventa ancora più impervio sostenere che il presidente del
quartiere non possa essere assimilato a un sindaco.
Ancora a
rafforzamento dell’analogia tra il ruolo del presidente di un
quartiere di Firenze e quello di un amministratore comunale, si
vedano anche le disposizioni del Regolamento dei consigli di
quartiere della città (aggiornato in ultimo dalla deliberazione
consiliare n. 15 dell’11.3.2019), che recitano:
“Art. 2
(Principi) - Le circoscrizioni di decentramento, in cui è diviso il
territorio comunale di Firenze, sono denominate quartieri.
Nell’ambito dell’unità del Comune, il Consiglio di Quartiere
costituisce un’articolazione dell’Amministrazione e concorre alla
formazione dei programmi e degli obiettivi dell’Ente nonché alla
loro realizzazione.
Il Comune di Firenze valorizza il Consiglio
di quartiere quale organismo di consultazione, di partecipazione, di
esercizio delle funzioni delegate, di gestione dei servizi di base,
prevedendo le necessarie risorse di personale, strumentali e
finanziarie atte ad assicurarne l’autonomia organizzativa e
funzionale.
Nel rispetto dei criteri direttivi e degli indirizzi
programmatici, approvati dal Consiglio Comunale, il Consiglio di
Quartiere è organismo di governo del territorio.
Art. 26
(Partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta)
1.
La o il Presidente del Consiglio di Quartiere, o una sua o un suo
delegato, partecipa con diritto di parola alle sedute:
a. del
Consiglio Comunale o della Giunta nei casi previsti dai rispettivi
regolamenti;
b. del Consiglio comunale e della Giunta nelle
quali sono trattati argomenti riguardanti il territorio e la
popolazione del Quartiere su autorizzazione della o del Presidente
del Consiglio Comunale o della Sindaca o Sindaco.
3. Ai
Presidenti dei Consigli di quartiere è trasmesso l’ordine del
giorno del consiglio Comunale e della Giunta.”.
Non è
inutile ricordare che questa analogia tra l’essere presidente di un
quartiere di Firenze e l’esercizio della funzione di amministratore
comunale, è ulteriormente rafforzata dalla previsione dell’elezione
diretta del presidente stesso, innovazione voluta dal Comune di
Firenze in occasione delle elezioni amministrative del 2019. Si veda
in proposito il Regolamento per le elezioni dei consigli di quartiere
e dei loro presidenti: Delibera del Consiglio Comunale n. 1478 del
16.11.1998, ultimamente novellata con Delibera n. 5 del 14.01.2019.
3) Il consigliere supplente è incompatibile come
gli altri
In terzo
luogo, a chi si ostinasse a ignorare le due suddette criticità
giuridiche del doppio incarico, invocando magari la natura temporanea
della carica regionale di Maurizio Sguanci, consigliere “supplente”,
vorremmo ricordare che esiste già un orientamento giurisprudenziale
che interpreta le norme di incompatibilità in senso estensivo
rispetto alla mera “littera legis” (si veda per esempio C.Cass.
5449/2005).
Non solo si
possono e si devono tutelare, oltre la lettera, lo spirito e i
principi di incompatibilità riepilogati dall’art. art. 3 della
legge 165 del 2004, ma essi sono senz’altro applicabili anche nei
confronti di un consigliere regionale “supplente”.
Conclusioni
In
conclusione, ci attendiamo dalle vostre assemblee elettive e dalle
vostre autorità, una risposta chiara sulla posizione che intendete
tenere rispetto al doppio incarico di Maurizio Sguanci, aprendo una
riflessione pubblica che affronti i problemi giuridici, non solo
quelli politici.
A noi che
scriviamo, il doppio incarico appare una grave forzatura, che sfigura
la Costituzione, gli Statuti, le norme in vigore. Non risolverlo ci
parrebbe un travestimento della legalità, più che rispetto della
legge.
In attesa
delle vostre risposte, resta ovviamente intatto il diritto dei
cittadini elettori residenti nel Quartiere 1 Centro Storico del
Comune di Firenze, di far valere le proprie ragioni in ogni altra
sede.
Cordiali
saluti.
p.
Libera Firenze
Fabrizio
Valleri, referente e già candidato a sindaco
Mauro
Vaiani Ph.D., della segreteria
liberafirenzelistacivica@gmail.com